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Malta non riconosce le linee guida Imo e nega Pos alla Alan Kurdi

di Fulvio Vassallo Paleologo

Se un paese non risponde, in base alle Convenzioni internazionali Unclos e Sar, si radica la competenza di un altro paese che possa offrire un porto di sbarco sicuro e piu’ vicino, dunque l’Italia. Ma se si rimane a 18 miglia da La Valletta e non si reitera la richiesta di un Pos (Place of safety) alla Centrale della guardia costiera di Roma, senza promuovere azioni legali in Italia, piuttosto che a Malta, non scattano le condizioni per cui la Centrale (Imrcc) della Guardia costiera di Roma ed il ministro dell’interno sono obbligati a rispondere tempestivamente ed a indicare il porto di sbarco sicuro.

Malta non ritiene vincolanti le linee guida dell’Imo (Organizzazione Marittima Internazionale, agenzia speciale delle Nazioni Unite, ndr) e non ha ratificato gli Emendamenti alle Convenzioni Sar e Solas adottati nel 2014, secondo cui l’obbligo di fornire un luogo d’approdo sicuro per i naufraghi “ricade sul Governo contraente responsabile per la regione Sar in cui i sopravvissuti sono stati recuperati”.

Tutti dovrebbero sapere dunque che Malta non ha mai ratificato, a differenza dell’Italia, gli Emendamenti alle Convenzioni internazionali che dovrebbero vincolare gli stati responsabili delle diverse Zone Sar ad offrire anche un porto di sbarco sicuro. Come tutti dovrebbero sapere, se scrivono di questo, le zone Sar di Malta ed Italia sono “sovrapposte” proprio a sud di Lampedusa per contrastanti ragioni di interesse economico.

Forse a questo punto Alan Kurdi farebbe meglio a puntare su Siracusa e chiedere un Pos al nuovo ministro dell’interno. I divieti di respingimento previsti dalla Convenzione di Ginevra scattano solo se i naufraghi si trovano in prossimità delle acque territoriali e se a quel punto viene impedito alla nave soccorritrice di proseguire la sua rotta come “passaggio inoffensivo” verso un porto sicuro. Vale per otto persone – ancora a bordo della Alan Kurdi – e varrebbe allo stesso modo se fossero trecento. L’unica norma sicuramente inderogabile in diritto internazionale è l’art 33 della Convenzione di Ginevra (divieto di respingimento), rinforzata dai divieti di trattamenti inumani o degradanti e dal divieto di respingimenti collettivi, che si ritrovano nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e nella Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo.

Dopo lo sbarco e non prima si avvia il processo di distribuzione dei naufraghi, anche a seconda che facciano richiesta di asilo, verso i paesi europei che si sono resi disponibili. Al primo punto non è la modifica del Regolamento di Dublino, pure importante, quanto il ripristino di regole certe e prevedibili dei soccorsi in acque internazionali, con il superamento della fantomatica Sar libica, controllata di fatto da assetti italiani ed europei. Una questione centrale anche nella imminente riconfigurazione della missione europea EunavforMed nel Mediterraneo centrale . Che in acque internazionali deve garantire, oltre ai compiti di contrasto del traffico di migranti, azioni di ricerca e soccorso immediate, collaborazione con le Ong e lo sbarco in un porto sicuro che non può essere in Libia.

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