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Quarantena Ocean Viking, una Ordinanza di incerta legittimità

Ocean Viking a Porto Empedocle il 6 luglio 2020

di Fulvio Vassallo Paleologo

L’ ordinanza della Capitaneria di Porto Empedocle n.9 del 6 luglio cita fonti normative di rango legislativo, scelte nel Codice della Navigazione, come ad esempio quelle che stabiliscono i poteri dell’Autorità portuale sull’ingresso delle navi, che appaiono ininfluenti a fornire una base giuridica ed una motivazione congrua. La stessa Ordinanza fa riferimento poi ad un atto di natura amministrativa, il Decreto della Protezione civile del 12 aprile che stabilisce soltanto il ruolo del soggetto attuatore, individuato nel Capo Dipartimento per le libertà civili del Ministero dell’interno e della Croce Rossa, a bordo dei traghetti da utilizzare per la quarantena. Non appare una motivazione esaustiva il generico riferimento alla “necessità di assicurare il rispetto delle misure di isolamento fiduciario e di quarantena previste dalle norme di legge, secondo le indicazioni fornite dagli Enti competenti in materia di ordine, sicurezza e sanità pubblica” in quanto non si indicano queste misure specifiche con riferimento alla loro provenienza ed ai destinatari.

Sembra che l’unica motivazione del provvedimento rimanga la richiesta a mezzo mail dell’USMAF di Palermo, che richiede “un periodo di isolamento in rada della nave e dell’equipaggio della Ocean Viking” senza neppure precisarne la durata, e dalla quale non si evincono neppure le motivazioni. Probabilmente la quarantena è disposta per l’equipaggio di Ocean Viking in quanto si considera proveniente dall’estero, da Paese non appartenente all’Unione Europea, ma questo può valere semmai per i naufraghi, non per l’equipaggio che proveniva da Marsiglia dove, per quanto risulta, tutti i componenti erano stati sottoposti a specifici test per accertarne la negatività al Covid-19.

Nel testo dell’Ordinanza pubblicata il 6 luglio dalla Capitaneria di Porto si riscontra infine una “perla” che in qualche modo giustifica la reazione di protesta del Sindaco di Porto Empedocle, a sua volta privo dei poteri per richiedere l’allontanamento della nave verso Pozzallo. Nell’indicare la destinazione d’uso della nave Moby Zazà, anche in base all’Ordinanza della Protezione civile n.360 del 3 febbraio 2020, si fa riferimento infatti a “persone soccorse in mare e provenienti da Lampedusa“. Non si dice quindi che la Moby Zazà avrebbe dovuto essere destinata a persone “soccorse in mare o provenienti da Lampedusa“.

L’ordinanza risulta dunque illegittima ed impugnabile davanti ai competenti organismi giurisdizionali, se non in via amministrativa, oltre che per un evidente difetto di motivazione, in quanto i naufraghi soccorsi dalla Ocean Viking, e poi trasbordati sulla Moby Zazà , non “provenivano da Lampedusa” ed erano stati soccorsi in acque internazionali nel corso di quattro eventi SAR ( ricerca e salvataggio) operati dalla nave di Sos Mediterranee.

I naufraghi, una volta accertata la loro negatività al Covid-19, avrebbero dovuto essere sbarcati a terra per completare l’azione di salvataggio, immediatamente, e comunque al momento del loro arrivo a Porto Empedocle, per essere destinati a centri di accoglienza indicati dal Ministero dell’interno, come ricorda anche la nota pronuncia della Corte di Cassazione sul caso Rackete pubblicata il 20 febbraio scorso. Una volta a terra, in un centro di accoglienza e non sulla Moby Zazà, gli stessi avrebbero potuto rispettare il periodo di isolamento fiduciario stabilito dalle autorità sanitarie. Il ricorso al trattenimento dei naufraghi a bordo della Moby Zazà al fine di completare il periodo di quarantena appare in definitiva fondato solo nei limiti dei provvedimenti amministrativi che lo limitano ai naufraghi soccorsi in mare e provenienti da Lampedusa.

Quanto precede potrebbe anche configurare una illegittima limitazione della libertà personale ai loro danni, come pure per altro verso ai danni dello stesso equipaggio della Ocean Viking, costretto all’isolamento fiduciario a bordo della nave ancorata in rada davanti Porto Empedocle. Si evidenzia altresì una discriminazione rispetto al trattamento riservato ai naufraghi soccorsi da altre Ong, anche battenti bandiera estera, che dopo l’ingresso nelle acque territoriali sono stati immediatamente sbarcati a terra e trasferiti in centri di accoglienza nei quali sono stati sottoposti a tutte le procedure stabilite dai decreti ministeriali e dalla legge per fare fronte all’emergenza Covid-19 nei casi di ingresso dall’estero di cittadini stranieri soccorsi in acque internazionali.

Redazione:
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